Bando Estate Inpsieme estero 2025

Vacanza Studio INPSieme 2025 A Malta con InMalta, Summer Camp InMalta, Summer Club InMalta e Young InMalta

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Bando Estate INPSieme estero 2025

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Il BANDO 2025 è stato pubblicato il 3 Febbraio 2025. Puoi leggere in questa pagina il bando 2025, oppure puoi scaricarlo da questo link in PDF!

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BANDO DI CONCORSO ESTATE INPSIEME PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO (IN PAESI EUROPEI ED EXTRA EUROPEI) RISERVATI A STUDENTI ISCRITTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (SCUOLA SUPERIORE)

in favore di figli o orfani ed equiparati

  • dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
  • dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici
  • degli iscritti alla Gestione Fondo Postelegrafonici

Anno 2025 (pubblicato il 3 Febbraio 2025)

Si informano gli utenti che ogni informazione ufficiale e/o comunicazione relativa al presente bando di concorso sarà presente esclusivamente sul sito internet www.inps.it, seguendo il percorso: Avvisi, Bandi e Fatturazione >> Welfare, Assistenza e Mutualità >> Bandi >> Bandi nuovi. Saranno, inoltre, pubblicate informazioni utili sui social network ufficiali dell’Istituto.

Indice (interattivo)

Art. 1 Soggetti del concorso

Art. 2 Oggetto e finalità del concorso

Art. 3 Requisiti di ammissione al concorso

Art. 4 Credenziali di accesso dell’utente richiedente

Art. 5 Attestazione ISEE

Art. 6 Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

Art. 7 Graduatoria degli ammessi con riserva - Pubblicazione

Art. 8 Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva

Art. 9 Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi

Art. 10 Importo del contributo e modalità di erogazione

Art. 11 Modalità di trasmissione della documentazione

Art. 12 Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e della mancata partenza e del rientro anticipato

Art. 13 Accertamenti e sanzioni

Art. 14 Istanze di riesame

Art. 15 Ricorsi

Art. 16 Responsabile del procedimento

Art. 16 Note informative

 

 

 

Art. 1 – Soggetti del concorso  torna all'indice

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1. All’interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
▪ il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. La titolarità del diritto deve essere posseduta per un periodo non inferiore ad un anno e vigente all’atto della presentazione della domanda e almeno fino alla data di rientro dal soggiorno, in caso di ammissione al beneficio, pena la revoca dello stesso.
▪ il dipendente e il pensionato iscritto alla Gestione Fondo Postelegrafonici;
3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione, come individuata all’art. 2, figlio del titolare del diritto, orfano del titolare del diritto, orfano dell’altro genitore non titolare del diritto e loro equiparati ai sensi dei successivi commi 4 e 5.
4. Sono equiparati ai figli, purché presenti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del richiedente, i giovani affidati per un periodo non inferiore ad un anno a seguito di sentenza del tribunale dei minori e i giovani in affidamento preadottivo a seguito di sentenza del tribunale dei minori.
5. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
6. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
▪ il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
▪ il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di “genitore superstite” e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di “genitore richiedente”;
▪ l’altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest’ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
▪ il tutore del figlio o dell’orfano del titolare del diritto.

 

 

Art. 2 – Oggetto e finalità del concorso torna all'indice

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Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a studenti della scuola secondaria di secondo grado la possibilità di fruire di soggiorni studio all’estero della durata di 15 giorni (14 notti) durante la stagione estiva 2025 nei mesi di giugno, luglio e agosto, con rientro entro il 31 agosto 2025. Il soggiorno studio all’estero è previsto in Paesi europei ed extra europei, presso college, campus stranieri e strutture riservate a studenti, ovvero strutture turistiche, ed è finalizzato allo studio di una lingua straniera. L’Inps riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un unico pacchetto riferito ad un soggiorno studio estivo all’estero nel periodo indicato, scelto dal richiedente la prestazione sul libero mercato e organizzato da un unico soggetto terzo che operi nel settore turistico (tour operator o agenzia di viaggi). Sono esclusi, pena la revoca del beneficio, i soggiorni in famiglia e ogni tipologia di soggiorni itineranti tramite trasporto marittimo, aereo o terreste, fatta eccezione per gite di intera giornata non superiori a due giorni continuativi, da effettuarsi esclusivamente entro i confini dello Stato nel quale è ubicata la struttura di destinazione contrattualizzata.
Sono, altresì, esclusi i soggiorni che non rispettino la durata prevista di 15 giorni e 14 notti, pena la revoca del beneficio. Per il calcolo della durata si terranno in considerazione gli orari di partenza dei viaggi di andata e ritorno, con una tolleranza massima di 36 ore c.a., qualora gli operativi dei voli intercontinentali non consentano di rispettare la durata bisettimanale. Il soggiorno deve essere organizzato da un unico fornitore, scelto dal richiedente la prestazione avente i requisiti di cui all’allegato 1) del presente Bando e deve comprendere almeno:
▪ le spese di alloggio presso College, campus e strutture riservate a studenti, ovvero strutture turistiche;
▪ le spese di viaggio internazionale, da effettuarsi a mezzo treno, pullman o aereo, di andata e ritorno e di trasferimento, in caso di volo, dall’aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse aeroportuali;
▪ le spese di vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività e il costo dell’eventuale servizio di mensa scolastica;
▪ il corso di lingua straniera per tutta la durata del soggiorno;
▪ le coperture assicurative obbligatorie (annullamento e infortuni di cui agli artt.8 e 17 comma 5 del presente bando).
Il corso, inoltre, dovrà essere:
❖ di lingua straniera – Nei paesi dell’Unione europea lingua ufficiale del luogo o altra lingua europea (in tale caso la scuola deve essere autorizzata all’insegnamento di altre lingue oltre a quella del paese di destinazione). Nei paesi extra UE solo la lingua ufficiale o quella commerciale del luogo, da intendersi come quella più parlata nei settori del commercio e del turismo internazionale come risultante da fonti ufficiali;
❖ tenuto da una scuola riconosciuta dai competenti organismi internazionali;
❖ frequentato obbligatoriamente per l’equivalente di almeno 15 ore (60 minuti) settimanali e con test finale il cui esito attesti la valutazione ottenuta in voti o giudizi o, in alternativa, l’eventuale livello di conoscenza della lingua acquisito.
2. L’Inps riconosce n. 25.210 contributi, suddivisi in relazione alla scuola frequentata e alla Gestione di appartenenza del titolare del diritto, come da tabelle che seguono:
▪ Studenti iscritti, nell’anno scolastico 2024/2025, alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore)
GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI
Durata del soggiorno Quindici giorni/quattordici notti Numero di contributi 5.620 di cui 281 (riservati agli studenti di cui all’art. 7, comma 2, punto 3.2)
GESTIONE FONDO POSTELEGRAFONICI
Durata del soggiorno Numero di contributi Quindici giorni/quattordici notti 86 (di cui 4 riservati agli studenti di cui all’art. 7, comma 2, punto 3.2)
▪ Studenti iscritti, nell’anno scolastico 2024/2025, alle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore)
GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI
Durata del soggiorno Quindici giorni/quattordici notti Numero di contributi 19.160 (di cui 958 riservati a studenti di cui all’art. 7 comma 2, punto 3.2)
GESTIONE FONDO POSTELEGRAFONICI
Durata del soggiorno Numero di contributi Quindici giorni/quattordici notti 344 (di cui 17 riservati a studenti di cui all’art. 7 comma 2, punto 3.2)
3. L’importo massimo di ciascun contributo è di € 2.100,00
4. L’importo del contributo erogabile in favore di ciascun avente diritto è individuato in base ai criteri indicati all’art. 10, commi 1 e 2.

 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione al concorso torna all'indice

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Possono partecipare al concorso gli studenti di cui all’art. 1, comma 3, che frequentino, all’atto di presentazione della domanda, una scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore). Il limite di età è elevato ad anni 23 per gli studenti disabili ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92, per gli studenti invalidi civili al 100% o equiparati - con o senza diritto all’indennità di accompagnamento. Per i soli studenti adottati in età scolare, il limite di età è elevato ad anni 21. Fatta eccezione per gli studenti disabili ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al 100% o equiparati, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento, sono esclusi dal concorso gli studenti che non hanno conseguito la promozione nell’anno scolastico 2023/2024. Sono esclusi dal concorso gli studenti che, avendo conseguito la promozione nell’anno scolastico 2023/2024, risultino iscritti nell’anno scolastico 2024/2025 alla medesima classe a seguito di modifica del corso di studi o ad una classe non sequenziale rispetto a quella di promozione. Sono esclusi, inoltre, dal concorso gli studenti che abbiano terminato l’intero ciclo di studi nell’anno scolastico 2023/2024 e risultino iscritti ad altro ciclo di studi nell’anno scolastico 2024/2025. Sono esclusi, inoltre, gli studenti risultati assegnatari del beneficio Estate INPSieme in Italia 2023 e/o 2024, Estate INPSieme all’estero e vacanze tematiche in Italia 2023 e/o Estate INPSieme all’estero 2024 e Corso di lingua all’estero 2023 e/o 2024 che abbiano rinunciato al soggiorno o abbiano interrotto la vacanza entro la prima metà del soggiorno, per i quali non sia stata restituita la quota in acconto non più dovuta.
2. Il beneficio Estate INPSieme all’estero 2025 è incompatibile con quello attribuito dal Programma ITACA per l’anno scolastico 2024/2025. Il beneficio è, altresì, incompatibile con il Programma ITACA 2025/2026. Pertanto, nel caso in cui lo studente, assegnatario del contributo ITACA 2024/2025, risulti aver accettato la prestazione facendo transitare la pratica in stato VERIFICA DOCUMENTAZIONE, prevarrà il Programma ITACA e si provvederà d’ufficio all’esclusione del medesimo dalle graduatorie dei soggiorni studio all’estero.
3. In caso di studenti della scuola secondaria di secondo grado disabili ex art.3, comma 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%, il beneficio di cui al presente bando è, altresì, incompatibile con la fruizione del beneficio Estate INPSieme in Italia 2025.
4. Il beneficio è, altresì, incompatibile con il contributo relativo al Bando di Concorso INPS “Corso di lingue all’estero 2025” finalizzato alla certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il quadro Europeo di riferimento.
5. Fatte salve le incompatibilità di cui ai precedenti commi, l’accettazione del contributo per Estate INPSieme all’estero 2025, operata nelle modalità di cui all’art. 8 del presente Bando, comporta l’automatica rinuncia irrevocabile al beneficio relativo al Bando “Corso di lingua all’estero 2025” e viceversa ovvero l’accettazione del beneficio relativo al Bando “Corso di lingua all’estero 2025” operata dagli ammessi con riserva, nelle modalità previste dal relativo bando, comporta l’automatica irrevocabile rinuncia al contributo di cui al presente bando. In caso di accettazione di un beneficio, lo studente sarà dunque escluso dallo scorrimento delle altre graduatorie.

 

 

Art. 4 - Credenziali di accesso dell’utente richiedente. torna all'indice

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Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione come di seguito specificato:
▪ Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
▪ Carta d'Identità Elettronica (CIE);
▪ Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
2. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione “Assistenza” del sito www.inps.it (nella stringa in alto).

 

 

Art. 5– Attestazione ISEE torna all'indice

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1. Il richiedente la prestazione, all’atto della presentazione della domanda, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
2. L’utente dovrà richiedere la certificazione ISEE 2025. Nel caso sia già stata emessa un’attestazione ISEE 2025, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell’attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall’INPS.
3. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, ai fini del posizionamento in graduatoria e dell’individuazione della percentuale di contributo eventualmente spettante in caso di ammissione, si seguiranno i criteri di cui agli artt. 7 e 10 del presente bando. L’utente dovrà pertanto verificare a sua cura l’assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette e inoltrate alla sede competente del richiedente la prestazione entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza del bando. Il sistema, inoltre, non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di una valida dichiarazione sostitutiva unica presentata entro la data di scadenza del bando con data di protocollazione successiva a quella di inoltro della domanda di partecipazione al concorso. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all’interno della medesima attestazione.
4. L’acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all’interno del sito www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola “ISEE” e selezionando tra i risultati l’opzione “Online il nuovo Portale unico ISEE” e successivamente “Come acquisire la DSU precompilata e richiedere l’ISEE attraverso il portale unico ISEE”.

 

 

Art. 6 – Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico torna all'indice

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1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione (anche in presenza di beneficiario maggiorenne) come individuato dall’art. 1, comma 6, esclusivamente e a pena di irricevibilità, per via telematica, entrando nella propria area riservata del sito www.inps.it e ricercando il servizio “Portale Prestazioni welfare” e cliccando su “Accedi all’area tematica”. Successivamente è necessario cliccare su “Gestione domanda”, in seguito su “Presentazione domanda” e su “Utilizza il servizio”. Infine, cliccare su “Vai alla prestazione” in corrispondenza di “EstateINPSieme Estero”. Al fine di ricevere le comunicazioni è necessario autorizzare l’INPS all’uso dei contatti nell’area MyINPS. L’Istituto non risponde di dispersioni di comunicazioni derivanti dal mancato presidio della sezione dedicata al bando presente in area riservata e delle decadenze conseguenti la mancata conoscenza delle informazioni ivi pervenute.
2. In caso sia presente più di un partecipante all’interno dello stesso nucleo familiare è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.
3. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all’art. 7, nella domanda dovranno essere indicati:
▪ l’eventuale possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL o dall’Autorità competente, la condizione di adottato ai fini dell’elevazione del limite di età di cui all’art. 3 comma 1 del presente Bando;
▪ a pena di esclusione, fatta eccezione per i giovani disabili ex art. 3, comma 3 della legge 104/92 o giovani con invalidità civile al 100% o equiparati, l’aver conseguito la promozione nell’anno scolastico 2023/2024. I dati identificativi del relativo ciclo di studi frequentato nell’anno scolastico 2023/2024 e quelli identificativi dell’Istituto scolastico, i voti conseguiti a giugno nell’anno scolastico 2023/2024, verranno acquisiti attraverso protocollo telematico con il Ministero dell’Istruzione e non dovranno essere indicati in fase di domanda. Nel caso in cui la scuola non sia tenuta a rilasciare valutazioni di merito scolastico né in voti né in giudizio, la procedura attribuirà a tale studente una media pari a 6. Il richiedente dovrà accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (entro il 3 marzo 2025) alla propria Area riservata per verificarne la correttezza, per modificare i voti preacquisiti, qualora si rilevino difformità, o per procedere al loro inserimento in caso di mancata acquisizione. Il voto di condotta, religione o attività alternativa alla religione non saranno acquisiti e non dovranno essere inseriti. Per lo studente che ha ottenuto la valutazione in giudizio o in lettere, qualora tale valutazione non venga acquisita attraverso protocollo informatico con il Ministero dell’Istruzione, il richiedente dovrà convertirla in voto numerico, inserendola a sistema, in base alla seguente tabella:
Valutazioni in giudizio: Ottimo (ed equivalenti) = in lettere A = voto equivalente 10
Valutazioni in giudizio: Distinto (ed equivalenti) = in lettere B = voto equivalente 9
Valutazioni in giudizio: Buono (ed equivalenti) = in lettere C = voto equivalente 8
Valutazioni in giudizio: Sufficiente (ed equivalenti) = in lettere E = voto equivalente 6
Valutazioni in giudizio: Insufficiente (ed equivalenti) = in lettere F = voto equivalente 5
4. Il giovane disabile, come definito ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 104/92, avrà diritto ad una maggiorazione del 30% del contributo per le spese relative all’eventuale assistenza aggiuntiva resa dalla società organizzatrice del soggiorno. La necessità di assistenza aggiuntiva dovrà essere certificata dal medico di base, mentre i costi per tale servizio dovranno essere indicati nel dettaglio della fattura emessa dal fornitore.
5. Per il giovane disabile, come definito ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per il giovane con invalidità civile al 100% o equiparato, senza diritto all’indennità di accompagnamento, sarà possibile, in alternativa, optare per:
▪ la partecipazione al soggiorno fino a due parenti maggiorenni entro il III grado, con costi a carico dell’Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari al 70% del contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore stesso. Il numero degli accompagnatori necessari in base alla patologia dovrà essere certificato dal medico di base.
▪ Il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per massimo due accompagnatori, con costi a carico dell’Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore. Il numero degli accompagnatori necessari in base alla patologia dovrà essere certificato dal medico di base.
6. Per il giovane con invalidità civile al 100% o equiparato, con diritto all’indennità di accompagnamento, sarà possibile, in alternativa, optare per:
▪ la partecipazione al soggiorno fino a tre parenti maggiorenni entro il III grado, con costi a carico dell’Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari al 70% del contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore stesso. Il numero degli accompagnatori necessari in base alla patologia dovrà essere certificato dal medico di base.
▪ il servizio di assistenza fornito dalla società organizzatrice del soggiorno, per massimo tre accompagnatori, con costi a carico dell’Istituto nei limiti della spesa fatturata e comunque entro un valore massimo pari 1,5 volte il contributo riconosciuto al beneficiario per ciascun accompagnatore stesso. Il numero degli accompagnatori necessari in base alla patologia dovrà essere certificato dal medico di base.
7. Le richieste di assistenza ai sensi dei commi 4, 5 e 6, potranno essere inserite dal richiedente nella propria Area riservata in occasione dell’accettazione del beneficio, entro il termine di cui all’art. 8 comma 1 ovvero art. 9, comma 2. Richieste di assistenza presentate successivamente a tale fase non saranno prese in considerazione.
8. Il richiedente visualizzerà in fase di accettazione del beneficio in Area riservata la tipologia ed il numero degli assistenti ammessi nonché la somma massima riconosciuta per il servizio di assistenza.
9. Dopo l’invio telematico la domanda trasmessa è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione “Le mie domande” del servizio Portale Prestazioni Welfare all’interno dell’Area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l’esattezza dei dati inseriti e l’avvenuta trasmissione della domanda medesima.
10. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L’Istituto istruirà soltanto l’ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.
11. Il richiedente dovrà, inoltre, accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (entro il 3 marzo 2024) alla propria Area riservata, per verificare l’esito istruttorio della domanda, nonché la correttezza dei dati acquisiti dalla procedura e potrà presentare riesame telematico utilizzando la funzione “Modifica dati per riesame”, sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria, qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite a diritto del titolare, status di orfano, disabilità, merito scolastico ed ISEE.
12. In caso di particolari difficoltà nell’utilizzo della procedura telematica per l’invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall’Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative allo SPID/CIE/CNS e alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164 gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore. Anche in questo caso sarà cura dell’utente effettuare la visualizzazione della domanda in area riservata per verificare l’esattezza dei dati inseriti e l’avvenuta trasmissione della domanda medesima.
13. Qualora per il medesimo studente vengano presentate due differenti domande di partecipazione, prodotte dai rispettivi genitori, iscritti a differenti Gestioni, il beneficiario sarà collocato nelle due graduatorie di riferimento, ma, in caso di ammissione con riserva in entrambe, potrà fruire di una sola prestazione.
14. La domanda deve essere trasmessa dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell’art. 1, comma 6 del presente bando, a decorrere dalle ore 15,00 del giorno 3 febbraio 2025 e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 febbraio 2025.

 

 

Art. 7 – Graduatorie degli ammessi con riserva - Pubblicazione torna all'indice

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1. L’Istituto, entro il 2 aprile 2025, tenuto conto del numero di contributi erogabili con riferimento a ciascuna tipologia di classe frequentata e gestione di appartenenza e dei criteri di cui al comma 2, pubblica sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, quattro graduatorie degli ammessi con riserva, come di seguito indicato:
1.1 graduatoria relativa alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali riferita a studenti iscritti nell’anno scolastico 2024/2025 alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore);
2.1 graduatoria relativa alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali riferita a studenti iscritti nell’anno scolastico 2024/2025 alle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore);
3.1 graduatoria relativa alla Gestione Fondo Postelegrafonici riferita a studenti iscritti nell’anno scolastico 2024/2025 alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore);
4.1 graduatoria relativa alla Gestione Fondo Postelegrafonici riferita a studenti iscritti nell’anno scolastico 2024/2025 alle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore);
2. Le graduatorie di cui al comma 1 ai punti 1.1 e 3.1 sono redatte attraverso procedura informatizzata, nel rispetto dei seguenti criteri:
1.2 priorità assoluta agli orfani o equiparati non assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2024;
2.2 a seguire, priorità agli orfani o equiparati assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2024;
3.2 a seguire, priorità agli studenti disabili ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al 100% o equiparati, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento, non assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia 2024 e/o Estate INPSieme all’estero 2024;
4.2 a seguire, priorità agli studenti disabili ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al 100% o equiparati, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento, assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia 2024 e/o Estate INPSieme all’estero 2024;
5.2 a seguire, studenti disabili, ai sensi dell’art. 3, comma 1, e studenti in possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL competente, nel limite della riserva di posti indicata nelle rispettive tabelle distinte per tipologia di classe frequentata e gestione di appartenenza di cui all’art. 2, comma 2, non assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2024;
6.2 a seguire, studenti disabili, ai sensi dell’art. 3, comma 1, e studenti in possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL competente, nel limite della riserva di posti indicata nelle rispettive tabelle distinte per tipologia di classe frequentata e gestione di appartenenza di cui all’art. 2, comma 2, assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2024;
7.2 a seguire, studenti non appartenenti alle categorie di cui ai punti 1.2, 2.2, 3.2,
4.2, 5.2 e 6.2 non assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2024; 8.2 a seguire, studenti non appartenenti alle categorie di cui ai punti 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2 assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2024; Nel rispetto dell’ordine di priorità sopra elencato, i potenziali beneficiari verranno graduati sulla base dei seguenti criteri:
▪ per ordine decrescente di età;
▪ in caso di parità, per ordine decrescente di voto esame terza media;
▪ in caso di parità, per ordine crescente di ISEE, laddove presente;
▪ in caso di ISEE assente, in posizione ex aequo tra i partecipanti con età e voto esame terza media coincidenti.
Gli studenti disabili, ai sensi dell’art. 3, comma 1, e studenti in possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL competente, esauriti i posti loro riservati, verranno graduati con gli altri concorrenti di cui ai punti 7.2 e 8.2, senza beneficiare di alcuna ulteriore riserva o priorità.
3. Le graduatorie di cui al comma 1 ai punti 2.1 e 4.1 sono redatte attraverso procedura informatizzata, nel rispetto dei seguenti criteri:
1.3 priorità assoluta agli orfani o equiparati non assegnatari di beneficio Estate INPSieme all’estero e vacanze tematiche in Italia nel 2023 e/o Estate INPSieme all’estero 2024;
2.3 a seguire, priorità agli orfani o equiparati assegnatari di beneficio Estate INPSieme all’estero e vacanze tematiche in Italia nel 2023 e/o Estate INPSieme all’estero 2024;
3.3 a seguire, priorità agli studenti disabili ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al 100% o equiparati, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento, non assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia 2023 e/o 2024 o Estate INPSieme all’estero e vacanze tematiche in Italia nel 2023 e/o Estate INPSieme all’estero 2024;
4.3 a seguire, priorità agli studenti disabili ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per gli studenti invalidi civili al 100% o equiparati, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento, assegnatari di beneficio Estate INPSieme in Italia 2023 e/o 2024 o Estate INPSieme all’estero e vacanze tematiche in Italia nel 2023 e/o Estate INPSieme all’estero 2024;
5.3 a seguire, studenti disabili, ai sensi dell’art. 3, comma 1, e studenti in possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL competente, nel limite della riserva di posti indicata nelle rispettive tabelle distinte per tipologia di classe frequentata e gestione di appartenenza di cui all’art. 2, comma 2, non assegnatari di beneficio Estate INPSieme all’estero e vacanze tematiche in Italia nel 2023 e/o Estate INPSieme all’estero 2024 e/o, limitatamente ai soli studenti disabili ai sensi dell’art. 3 comma 1, non assegnatari del beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2023 e/o 2024;
6.3 a seguire, studenti disabili, ai sensi dell’art. 3, comma 1, e studenti in possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL competente, nel limite della riserva di posti indicata nelle rispettive tabelle distinte per tipologia di classe frequentata e gestione di appartenenza di cui all’art. 2, comma 2, assegnatari di beneficio Estate INPSieme all’estero e vacanze tematiche in Italia nel 2023 e/o Estate INPSieme all’estero 2024 e/o, limitatamente ai soli studenti disabili ai sensi dell’art. 3 comma 1, assegnatari del beneficio Estate INPSieme in Italia nel 2023 e/o 2024;
7.3 a seguire, studenti non appartenenti alle categorie di cui ai punti 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2 non assegnatari di beneficio Estate INPSieme all’estero e vacanze tematiche in Italia nel 2023 e/o Estate INPSieme all’estero 2024;
8.3 a seguire, studenti non appartenenti alle categorie di cui ai punti 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 e 6.2 assegnatari di beneficio Estate INPSieme all’estero e vacanze tematiche in Italia nel 2023 e/o Estate INPSieme all’estero 2024;
Nel rispetto dell’ordine di priorità sopra elencato, i potenziali beneficiari verranno graduati sulla base dei seguenti criteri:
▪ per ordine decrescente di età;
▪ in caso di parità, per ordine decrescente di media scolastica;
▪ in caso di parità, per ordine crescente di ISEE, laddove presente;
▪ in caso di ISEE assente, in posizione ex aequo tra i partecipanti con età e media scolastica coincidenti.
Gli studenti disabili, ai sensi dell’art. 3, comma 1, e studenti in possesso di certificazione attestante bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) rilasciata dalla ASL competente, esauriti i posti loro riservati, verranno graduati con gli altri concorrenti di cui ai punti 7.2 e 8.2, senza beneficiare di alcuna ulteriore riserva o priorità.
4. L’ammissione con riserva sarà visualizzabile nella sezione “graduatoria” dell’Area riservata.
5. Nella sezione “comunicazione esito graduatoria” saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché la percentuale per il calcolo del contributo erogabile, determinato ai sensi dell’art. 10, oltre alle modalità e condizioni di erogazione del contributo stesso, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso.

 

 

Art. 8 – Adempimenti a cura del richiedente e del fornitore del servizio successivi alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva torna all'indice

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1. Entro il 17 aprile 2025 il richiedente la prestazione in favore dello studente ammesso con riserva al beneficio, ai sensi delle graduatorie di cui all’art. 7, dovrà accedere in procedura ed effettuare i seguenti adempimenti:
1.1 caricare in procedura il contratto datato e completo di firma del richiedente, di timbro del fornitore e di firma del relativo legale rappresentante. Al fine di consentire all’Istituto di verificare che il contributo sia effettivamente utilizzato per il pagamento di un soggiorno avente le finalità di cui al presente bando, il contratto stipulato col soggetto fornitore dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi informativi:
1.1.1. individuazione delle parti contraenti (richiedente e fornitore) e del beneficiario della prestazione;
1.1.2. la durata complessiva della permanenza presso la struttura ospitante oggetto dell'accordo/contratto, pari a 14 notti (non sono consentiti soggiorni di durata inferiore o superiore);
1.1.3. la denominazione, la località, i recapiti telefonici ed email della struttura di destinazione;
1.1.4. qualora lo studente sia disabile, eventuale presenza di accompagnatori e relativi costi o eventuale servizio di assistenza e relativi costi. L’assistenza deve essere garantita da personale qualificato;
1.1.5. il costo complessivo del soggiorno;
1.1.6. l’individuazione delle componenti che costituiscono il pacchetto complessivo offerto dal fornitore, che devono obbligatoriamente ricomprendere almeno le seguenti voci:
▪ alloggio presso college o residenze scolastiche ovvero strutture turistiche (camere fino a un massimo di quattro persone);
▪ viaggio internazionale di andata e ritorno e di trasferimento dall’aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse aeroportuali;
▪ in caso di soggiorni in Europa, voli aerei diretti o con massimo uno scalo internazionale ricompresi nella fascia oraria dalle 6.30 alle 23.00;
▪ in caso di soggiorni in Europa, durata massima del volo pari a 8 ore;
▪ assistenza e accompagnamento con un rapporto di 1 assistente ogni 20 studenti;
▪ pulizia completa almeno una volta alla settimana della camera in caso di ospitalità presso college;
▪ sostituzione biancheria da camera e da bagno almeno una volta alla settimana o all’occorrenza;
▪ vitto durante tutto il soggiorno, comprese le festività. Il servizio di ristorazione deve essere conforme ai principi di dietetica relativi alle esigenze di corretta alimentazione in base all’età dell’utente;
▪ offerta di dieta adeguata in caso di intolleranze alimentari;
▪ polizza assicurativa viaggio che tra le garanzie includa almeno annullamento viaggio e spese sanitarie;
▪ informazioni dettagliate in merito a tutti i servizi compresi nel pacchetto soggiorno da comunicare all’utente almeno 30 giorni prima della data di partenza;
▪ corso di lingua di durata complessiva pari all’equivalente di almeno 15 ore settimanali (per esempio 15 lezioni di 60 minuti ciascuna oppure 20 lezioni di 45 minuti ciascuna) presso una scuola riconosciuta dai competenti organismi internazionali. Previsione di un test finale il cui esito attesti la valutazione ottenuta in voti o giudizi o, in alternativa, il livello di conoscenza della lingua acquisito;
2.1 dichiarare on line di aver sottoscritto un contratto per l’acquisto del pacchetto, di cui alla precedente lettera, a favore del beneficiario;
3.1 caricare in procedura copia della relativa fattura intestata al richiedente la prestazione, che attesti il pagamento di un importo corrispondente almeno al 50% del costo del soggiorno. In caso di giovane disabile, come definito ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 104/92, la maggiorazione del contributo sarà riconosciuta solo in presenza di specifica voce di spesa, attestante la spesa aggiuntiva sostenuta per costi di assistenza. Il richiedente ha facoltà di produrre la fattura di pagamento relativa al 100% del costo del soggiorno. Qualora il soggetto organizzatore non sia soggettivamente esente da emissione di fattura ovvero non sia tenuto secondo la legge ad emettere fattura con qualsiasi tempistica, non potrà essere caricato a sistema un documento equipollente a fattura. Qualora, invece, il soggetto organizzatore sia soggettivamente esente da emissione di fattura, dovrà essere prodotto un documento equipollente che certifichi la vendita o la prestazione del servizio in favore del richiedente;
4.1 caricare in procedura sotto la classificazione ALTRO (Dichiarazione requisiti T.O.) la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà compilata dal legale rappresentante relativamente alla sussistenza dei requisiti societari previsti dall’allegato al presente bando, da redigere utilizzando esclusivamente il fac simile pubblicato sull’area del sito istituzionale riservata al bando Estate INPSieme 2025;
5.1 in caso di giovane disabile, come definito ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 104/92, caricare in procedura, sotto la classificazione “Certificato medico assistenti”, eventuale certificato del medico di base che attesti la necessità di assistenza aggiuntiva, tenuto conto della patologia dello studente;
6.1 in caso di giovane disabile, come definito ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per il giovane con invalidità civile al 100% o equiparato, con o senza diritto all’indennità di accompagnamento, caricare in procedura, sotto la classificazione ALTRO (Certificato medico assistenti), eventuale certificato del medico di base che attesta il numero di accompagnatori necessari tenuto conto della patologia dello studente;
7.1 in caso di giovane disabile, come definito ai sensi dell’art. 3, comma 1, della 20 legge 104/92, selezionare on line la richiesta di maggiorazione contributo esclusivamente in caso di spese per assistenza aggiuntiva attestate nella fattura;
8.1 dichiarare on line l’impegno alla restituzione delle somme ricevute nei casi previsti dal successivo articolo 12 del presente bando;
9.1 indicare in procedura il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata, senza limiti di importo, abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione ove l’Istituto effettuerà il versamento del contributo che non potrà essere erogato su IBAN riferiti a persone diverse dal richiedente/titolare (es.: coniuge o beneficiario stesso). Non sono, inoltre, validi IBAN di libretti postali.
2. Completate le operazioni di cui di cui ai punti del comma precedente, è necessario utilizzare il tasto funzione “Invio dati ad INPS”, per consentire alla pratica di transitare nello stato di verifica documentazione. Pertanto, qualora la pratica transiti almeno una volta in stato verifica documentazione, il beneficio deve intendersi assegnato e considerato come fruito. Pertanto, non sarà più possibile rinunciare al contributo ed eventuali mancate partenze verranno regolamentate sulla base di quanto disposto dall’art. 12 comma 1.
3. In caso di mancato rispetto degli adempimenti nei termini cui ai commi precedenti, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.

 

 

Art. 9 – Scorrimento delle graduatorie - Pubblicazione elenco assegnatari definitivi torna all'indice

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1. L’Istituto procederà all’eventuale scorrimento delle graduatorie una sola volta, entro il 28 aprile 2025. La comunicazione di ammissione mediante scorrimento sarà disponibile nella sezione “comunicazione esito graduatoria” dell’Area riservata.
2. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno procedere agli adempimenti di cui all’art. 8 entro il giorno 15 maggio 2025. Scaduto il predetto termine senza che siano stati eseguiti gli adempimenti di cui all’art. 8, il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.
3. A fini del rispetto delle norme sulla trasparenza, a conclusione di tutti i soggiorni, l’Istituto procederà a pubblicare l’elenco degli assegnatari del beneficio sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

 

 

Art. 10 – Importo del contributo e modalità di erogazione torna all'indice

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Fermo restando l’importo massimo concedibile indicato all’art. 2, comma 3, il valore del contributo erogabile in favore del relativo beneficiario è determinato in misura percentuale sull’importo più basso tra il contributo massimo erogabile e il costo del pacchetto, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:
Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza

fino ad € 8.000,00 Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile 100%
da € 8.000,01 ad € 16.000,00 Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile 95%
da € 16.000,01 ad € 24.000,00 Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile 90%
da € 24.000,01 ad € 32.000,00 Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile 85%
da € 32.000,01 ad € 40.000,00 Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile 80%
da € 40.000,01 ad € 48.000,00 Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile 75%
da € 48.000,01 ad € 56.000,00 Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile 70%
oltre € 56.000,00 o in caso di mancata rilevazione di valida DSU alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile 65%

2. Il valore del contributo sarà calcolato in percentuale, come sopra indicato, sul costo del soggiorno come indicato nell’accordo/contratto di cui all’art. 8, comma 1, ovvero sull’importo massimo erogabile se il costo del soggiorno è superiore a quest’ultimo.
3. Per i vincitori, entro il 10 giugno 2025, l’Istituto adotterà il provvedimento amministrativo propedeutico alla liquidazione di un acconto, pari almeno al 50% dell’importo del contributo, così come individuato ai sensi dei commi 1 e 2. In caso di beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie, ai sensi dell’art. 9, tale provvedimento sarà adottato entro il 20 giugno 2025. L’importo riconosciuto verrà accreditato con valuta da verificare, a cura del richiedente, accedendo al Cassetto Previdenziale presente nella propria Area riservata.
4. Successivamente alla conclusione del soggiorno, entro il 9 settembre 2025 il richiedente dovrà caricare in procedura:
▪ l’attestato rilasciato dalla scuola frequentata sita nel Paese ove si è svolto il soggiorno, datato e firmato dal legale rappresentante e riportante la valutazione in voti o giudizi conseguita nel test conclusivo e/o il livello di conoscenza della lingua acquisito e le ore di corso settimanali svolte;
▪ copie delle carte d’imbarco del volo aereo per il viaggio di andata e di ritorno recante il nome del beneficiario. In caso di viaggio effettuato a mezzo treno o pullman, dovranno essere caricati i biglietti di andata e ritorno. Le date di partenza e rientro dei documenti attestanti il viaggio potranno non coincidere con il periodo di svolgimento del solo soggiorno Estate INPSieme all’estero 2025 per il quale lo studente è risultato beneficiario, pari a 14 notti, solo in caso di scali tecnici o fuso orario. Non sono ammesse dichiarazioni sostitutive anche in caso di smarrimento dei documenti attestanti il viaggio;
▪ copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l’importo corrispondente, qualora non sia stata prodotta, nella fase di cui all’art. 8, comma 1, fattura o documento equipollente pari al 100% del costo del soggiorno.
5. Nei casi di allegazione ed invio della corretta documentazione nei termini di cui al comma 4, l’INPS adotterà il provvedimento amministrativo propedeutico alla liquidazione del restante 50% entro il 27 ottobre 2025. L’importo riconosciuto verrà accreditato con valuta da verificare, a cura del richiedente, accedendo al Cassetto Previdenziale presente nella propria Area riservata.
6. In caso di produzione della corretta documentazione di cui al comma 4, in data successiva al 9 settembre 2025 e comunque entro e non oltre il 28 ottobre 2025, l’Inps erogherà il saldo entro il 27 febbraio 2026.

 

 

Art. 11 – Modalità di trasmissione della documentazione torna all'indice

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Tutta la documentazione, di cui al presente Bando dovrà essere acquisita nell’apposita procedura informatica. Altre modalità di invio non saranno ammesse.

 

 

Art. 12 – Disciplina della mancata produzione della documentazione finale e della mancata partenza e del rientro anticipato torna all'indice

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1. In caso di mancata produzione della documentazione di cui all’art. 10 comma 4, entro il termine del 28 ottobre 2025, nonché in caso di mancata partenza per qualunque motivo, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell’importo erogato in acconto dall’Istituto.
2. Nel caso di rientro anticipato entro la prima metà del soggiorno l’Istituto provvederà al recupero dall’acconto versato nei confronti del richiedente la prestazione.
3. Nel caso di rientro anticipato dopo la seconda meta del soggiorno l’istituto provvederà alla liquidazione del saldo.
4. Il beneficio dovrà intendersi definitivamente revocato qualora per la sua fruizione la prima partenza utile non consenta di terminare il soggiorno entro la data del 31 agosto 2025.

 

 

Art. 13 – Accertamenti e sanzioni torna all'indice

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1. Ai sensi dell’art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l’Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell’art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’Agenzia delle Entrate procede con l’individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all’interno della DSU in sede di rilascio dell’attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. L’Istituto eseguirà controlli, anche a campione, a cura del Coordinamento Medico Legale INPS, sulle certificazioni rilasciate dai medici di base, attestanti il numero degli assistenti necessari in relazione alla patologia dello studente disabile.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi, l’Istituto procederà al rigetto della domanda, alla revoca del beneficio eventualmente assegnato e all'attivazione delle procedure di recupero di eventuali somme indebitamente percepite.

 

 

Art. 14 – Istanze di riesame torna all'indice

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1. Eventuali istanze di riesame avverso l’esclusione dalle graduatorie dovranno essere presentate improrogabilmente, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di rigetto, alla Sede INPS/Polo Welfare competente per territorio.
2. Le istanze di riesame avverso il posizionamento nelle graduatorie dovranno essere presentate improrogabilmente, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, alla Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali, via A. Ballarin 42, 00142 Roma o in alternativa tramite PEC all’indirizzo: dc.creditowelfareestrutturesociali@postacert.inps.gov.it

 

 

Art. 15 – Ricorsi torna all'indice

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1. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

 

 

Art. 16 – Responsabile del procedimento torna all'indice

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1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sede INPS/Polo Welfare territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

 

 

Art. 17 - Note informative torna all'indice

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1. Sul portale istituzionale www.inps.it, accedendo nella propria area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell’attestazione ISEE, l’esito del concorso e le comunicazioni inoltrate dall’Istituto.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest’ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.
3. L’individuazione dell’operatore economico fornitore ed organizzatore del servizio è rimessa alla libera ricerca sul mercato da parte del richiedente la prestazione. Tra le parti viene sottoscritto un contratto, rispetto al quale l’Istituto è terzo. Quest’ultimo non risponde, quindi, di eventuali disservizi o inadempienze a carico del fornitore del servizio.
4. A garanzia dello studente beneficiario, nella scelta dell’operatore economico, è onere del richiedente assicurarsi che quest’ultimo abbia i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio delle attività e presti i servizi nel rispetto della disciplina di settore, come precisato nell’allegato 1) al bando.
5. Si evidenzia che in caso di mancata partenza o rientro anticipato l’Istituto procederà con il recupero della quota liquidata in acconto, indipendentemente dalla motivazione che ha determinato la mancata fruizione o l’interruzione del soggiorno, e pertanto sarà onere del richiedente la prestazione attivare prontamente la richiesta di rimborso all’istituto assicuratore per importo pari al costo integrale del soggiorno studio, stante l’obbligatorietà della stipula della polizza di viaggio come indicato nell’art. 8 comma 1.

Roma, 3 Febbraio 2025

F.to in originale

Giorgio Fiorini

Direttore Generale

 



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